REACH

Informazioni sul regolamento REACH

Di cu­sci­net­ti si trat­ta se­con­do la de­fi­ni­zio­ne in ar­ti­co­lo 3 nu­me­ro 3 del re­go­la­men­to (EG) N. 1907/2006 (REA­CH) di pro­dot­ti, per­ché la for­ma spe­ci­fi­ca ov­ve­ro l`aspet­to in mag­gio­ran­za sta­bi­li­sce la fun­zio­ne più che la com­po­si­zio­ne chi­mi­ca. Even­tua­li pre­sen­ze di so­stan­ze di lu­bri­fi­ca­zio­ne op­pu­re so­stan­ze di con­ser­va­zio­ne so­no con­si­de­ra­te par­te in­te­gran­te dell’ in­te­ro pro­dot­to. 

Prodotti non sono obbligati alla registrazione REACH 

Inoltre esiste un obbligo di segnalazione per sostanze altamente allarmanti presenti nei prodotti, se questo comporta una concentrazione superiore allo 0,1 percento di massa sul prodotto intero e se viene importato oppure prodotto con più di 1 tonnellata all’anno (Articolo 7, par. 2). Una sostanza é considerata altamente allarmante, se adempie i criteri dell’articolo 57 (p.e. sostanze CMR) e se è stato accertato secondo l´articolo 59, ciò vuol dire che è stato aggiunto ad una lista di candidati per la registrazione all´allegato XIV del regolamento REACH (Lista delle sostanze che necessitano permesso). La prima lista candidati ci sarà non prima del  01/10/08 e sarà pubblicata dalla ECHA sul proprio sito web. 

Nel caso che la LFD dovesse utilizzare una sostanza che necessita permesso, sarà indicato di seguito. 

Sostanze che necessitano permesso: 

Nelle guarnizioni per ammorbidirle

  • Bis-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) > 0.1%
  • Benzylbutylphthalat (BBP) > 0,1%
  • Dibutyl phthalate (DBP) > 0.1%
  • Diisobutyl phthalate (DIBP) > 0.1%